In numerosi condomini e supercondomini è istituito il servizio di portierato. Il portiere è soggetto a numerosi rischi legati al tipo di mansione che svolge (vigilanza e custodia dell'immobile, ma anche pulizia delle parti comuni, manutenzione del giardino, degli impianti sportivi e di riscaldamento ecc.). E' compito del condominio, tramite l'amministratore e/o i condomini, verificare che il portiere rispetti le precauzioni impartite, provvedere alla formazione e informazione in tema di sicurezza, vigilare sull'attività che svolge, mentre il lavoratore deve utilizzare i dispositivi di protezione individuale messi a sua disposizione. Il CCNL del 4 dicembre 2003, che decorre dal 1° dicembre 2003 al 31 dicembre 2006, disciplina dettagliatamente il rapporto di lavoro dei portieri, dalla costituzione del rapporto stesso agli orari, dalle ferie agli aspetti economici.
Inquadramento contrattuale
L'art. 17 del CCNL classifica i portieri in base alle diverse funzioni che potrebbero adempiere.
A) Lavori di vigilanza, custodia, pulizia e mansioni accessorie degli stabili adibiti a uso di abitazione o ad altri usi:
A1) portieri che prestano la loro opera per la vigilanza e le altre mansioni accessorie degli stabili, senza alloggio;
A2) portieri che prestano la loro opera per la vigilanza, la custodia e le altre mansioni accessorie degli stabili, fruendo di alloggio;
A3) portieri che prestano la loro opera per la vigilanza, la pulizia e le altre mansioni accessorie degli stabili, senza alloggio;
A4) portieri che prestano la loro opera per la vigilanza, la custodia, la pulizia e le altre mansioni accessorie degli stabili, fruendo di alloggio;
A5) portieri che prestano la loro opera nei complessi immobiliari, per la sorveglianza e la pulizia di locali condominiali destinati al parcheggio di autovetture dei condomini (senza alloggio);
A6) portieri senza alloggio, addetti alla vigilanza con mezzi telematici (sistemi di videosorveglianza, sistemi elettronici di controllo a distanza ecc.), di particolare complessità e ampiezza, intendendosi per tali quelli dotati di almeno 6 schermi video;
A7) portieri che fruiscono di alloggio, addetti alla vigilanza con mezzi telematici (sistemi di videosorveglianza, sistemi elettronici di controllo a distanza ecc.), di particolare complessità e ampiezza, intendendosi per tali quelli dotati di almeno 6 schermi video;
A8) portieri senza alloggio, ai quali, dietro specifico incarico conferito per iscritto, venga affidato il compito aggiuntivo e continuativo di assistente operativo per il coordinamento di altri lavoratori del complesso immobiliare;
A9) portieri che fruiscono di alloggio, ai quali, dietro specifico incarico conferito per iscritto, venga affidato il compito aggiuntivo e continuativo di assistente operativo per il coordinamento di altri lavoratori del complesso immobiliare.
B) Nel condominio possono lavorare gli addetti alla pulizia e/o alla manutenzione degli immobili, dei relativi impianti e apparecchiature e/o alla conduzione di impianti sportivi, spazi a verde, in quanto pertinenza di immobili e/o complessi immobiliari adibiti a uso di abitazione o ad altri usi (operai addetti alle pulizie, manutenzioni, conduzione impianti). Se l'attività richiede particolari capacità, specializzazioni, licenze, autorizzazioni, il lavoratore ne deve essere in possesso.
Si veda pertanto la seguente classificazione:
B1) lavoratori con mansioni di operaio specializzato, per la manutenzione degli immobili, degli impianti e apparecchiature in essi esistenti o che di essi costituiscono pertinenza;
B2) lavoratori con mansioni di operaio qualificato, per la manutenzione degli immobili, degli impianti e apparecchiature in essi esistenti o che di essi costituiscono pertinenza;
B3) assistenti bagnanti nelle piscine condominiali;
B4) lavoratori che prestano la loro opera per la pulizia e/o conduzione dei campi da tennis e/opiscine e/o spazi a verde e/o spazi destinati ad attività sportive e ricreative in genere, con relativi impianti;
B5) lavoratori che prestano la loro opera per la pulizia dell'androne, delle scale e degli accessori, con esclusione del servizio di vigilanza e custodia.
C) Lavoratori con funzioni amministrative (quadri, impiegati):
C1) quadri: lavoratori che svolgono con carattere continuativo funzioni loro attribuite di rilevante importanza per l'attuazione degli obiettivi della proprietà, in amministrazioni di adeguate dimensioni, con struttura operativa anche decentrata, con alle proprie dipendenze impiegati con profili professionali C2) e/o C3);
C2) impiegati con funzioni ad alto contenuto professionale, anche con responsabilità di direzione esecutiva, che sovraintendono all'intera amministrazione o ad una funzione organizzativa di rilievo, con carattere di iniziativa e di autonomia operativa nell'ambito delle responsabilità loro delegate;
C3) impiegati che svolgono mansioni di concetto, operativamente autonome, che comportino particolari conoscenze ed esperienze tecnico-professionali comunque acquisite, anche con eventuale coordinamento esecutivo dell'attività di altri dipendenti, quali:
- impiegati di concetto, anche tecnici, contabili di concetto, programmatori informatici, segretari di concetto;
C4) impiegati che svolgono mansioni d'ordine, con adeguate conoscenze tecnicopratiche, comunque acquisite, quali:
- contabili d'ordine, operatori informatici, addetti di segreteria con mansioni d'ordine, addetti a servizi esterni per il disbrigo di commissioni presso enti, istituti e uffici pubblici e/o privati.
D) Lavoratori con funzioni principali o sussidiarie di portiere, addetti alla vigilanza oppure a mansioni assistenziali o ausiliarie:
D1) lavoratori addetti all'attività di vigilanza esercitata in modo non discontinuo, anche sussidiari del portiere titolare e operanti contestualmente con esso o negli orari parzialmente non coperti dal servizio di portineria, esclusivamente nell'ambito di stabili a prevalente utilizzo commerciale, di complessi residenziali o di immobili di notevoli dimensioni;
D2) operatori a mezzo strumenti informatici; trattasi di lavoratori dotati di personal computer e collegamento Internet, che, su incarico condominiale, curano con tali strumenti lo svolgimento di pratiche e commissioni per conto dei condòmini;
D3) assistenti condominiali; trattasi di lavoratori che, su incarico condominiale, svolgono mansioni relative alla vita familiare dei condomini di una amministrazione o di un consorzio di amministrazioni condominiali, con la necessaria specifica capacità professionale.
Licenza
Il portiere deve essere in possesso della licenza (prevista dall'art. 62 R.D. 773 del 18 giugno 1931) che viene rilasciata dal comune giusta l'art. 19, n. 17, del D.P.R. 616 del 24 luglio 1977, in attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge.
Mansioni
L'art. 19 CCNL stabilisce i compiti dei portieri facendo una distinzione fra coloro che hanno l'alloggio, che sono senza alloggio, che svolgono compiti di pulizia, ed elenca una seria di altre possibili attività.
Il lavoratore con funzioni principali o sussidiarie di portiere di cui al precedente art. 17, comma 1, lett. A), del CCNL, quando non usufruisce dell'alloggio di servizio nello stabile, deve provvedere a svolgere numerosi compiti. Oltre alla distribuzione della corrispondenza ordinaria vi sono delle competenze attinenti alla sicurezza:
- vigilanza dello stabile (da intendersi quale attenta sorveglianza dello stabile, attivamente perseguita durante l'orario lavorativo);
- sostituzione delle lampadine elettriche ed effettuazione di piccole e generiche riparazioni per l'esecuzione delle quali non sia richiesta alcuna specializzazione e/o qualificazione. La sostituzione delle lampadine elettriche dovrà avvenire in piena sicurezza, in quanto le stesse siano situate in posizioni raggiungibili con normali mezzi a disposizione del portiere;
- sorveglianza dell'uso del citofono, dell'ascensore e del montacarichi.
Nel caso in cui il lavoratore usufruisca dell'alloggio di servizio nello stabile deve, inoltre, provvedere:
- alla custodia dello stabile (da intendersi quale generico impegno alla conservazione e tutela dello stabile, tale da comportare eventuali attivazioni anche al di fuori dell'orario lavorativo).
Inoltre, se gli sono affidate mansioni di pulizia deve anche provvedere:
- alla pulizia dell'androne, degli altri locali comuni accessori e delle cabine dell'acqua;
- alla pulizia delle scale, dei cortili, dei piani pilotis e dei porticati a uso esclusivo dell'immobile;
- alla pulizia e innaffiamento degli spazi a verde;
- alla conduzione delle caldaie di riscaldamento a carbone ovvero dell'impianto centrale di riscaldamento a gasolio e/o condizionamento a gas, o dell'impianto di distribuzione dell'acqua calda, purché in possesso del relativo certificato di abilitazione.
Ha inoltre il compito di intervenire in casi di emergenza sull'impianto dell'ascensore ai fini di sbloccare la cabina, portarla al piano e aprire la porta, onde consentire l'allontanamento delle persone; l'affidamento di questa mansione può avvenire soltanto previo specifico corso di formazione, che dovrà essere effettuato in conformità allo schema approvato dall'Organismo Paritetico Nazionale di cui all'art. 4 dell'Accordo 17 aprile 1997; tale conformità dovrà risultare da apposito provvedimento emanato dall'OPN prima dell'inizio dei corsi. Il costo del corso sarà a carico del datore di lavoro. Tale compito verrà svolto dai lavoratori incaricati durante l'orario di lavoro e, limitatamente a quelli che usufruiscono dell'alloggio di servizio, durante le ore di reperibilità, nonché quando gli stessi si trovino comunque presso il fabbricato, anche al di fuori degli orari di cui sopra. In caso di emergenza che si dovesse verificare nelle ore notturne (dalle 22 alle 6), il lavoratore potrà intervenire oppure provvederà a dare l'allarme, facendo attivare gli Organismi competenti.
Il lavoratore con profili professionali B1) e B2) deve provvedere, secondo le indicazioni fornitegli dal datore di lavoro, alla manutenzione degli immobili, degli impianti e apparecchiature dei quali gli immobili stessi sono dotati, secondo le previsioni del contratto di assunzione. Il lavoratore con profilo professionale B3), che dovrà essere munito dell'apposito patentino, dovrà assicurare la propria presenza al bordo della piscina per tutto il tempo in cui la stessa è oggetto di frequentazione da parte dei condòmini e/o degli inquilini e/o di loro eventuali ospiti e dovrà aver cura di tutte le attrezzature pertinenti la piscina, con particolare riguardo a quelle destinate agli interventi di salvamento.
Il lavoratore con profilo professionale B4) deve provvedere, secondo le indicazioni fornitegli dal datore di lavoro, alla pulizia e/o conduzione dei campi da tennis, piscine, spazi a verde comprese le relative operazioni di giardinaggio, spazi destinati ad attività sportive e ricreative in genere, con relativi impianti: a tal fine egli dovrà essere in possesso delle necessarie capacità tecniche e specializzazioni, nonché dei certificati di abilitazione o licenze, se previsti dalle vigenti normative.
Il lavoratore con profilo professionale B5) deve provvedere, secondo le indicazioni fornitegli dal datore di lavoro:
- alla pulizia dell'androne, degli altri locali comuni accessori, delle cabine dell'acqua, delle scale, dei cortili e dei piani pilotis e dei porticati a uso esclusivo dell'immobile;
- alla pulizia e innaffiamento degli spazi a verde, esclusa ogni operazione di giardinaggio.
Il lavoratore con profilo professionale D1) svolge, in conformità alle istruzioni ricevute dal datore di lavoro, compiti di sorveglianza nell'ambito del complesso immobiliare, sia all'interno che all'esterno del complesso stesso, intervenendo, se necessario, per impedire l'accesso a persone non autorizzate e segnalando tempestivamente all'amministratore o, se del caso, alle forze dell'ordine, tutte le anomalie che dovesse riscontrare in ordine alla sicurezza dello stabile e/o dei suoi occupanti.
Quali sono le responsabilità dei portieri? Il portiere è responsabile dei danni cagionati, per colpa, nell'esercizio delle proprie mansioni.
I provvedimenti disciplinari applicabili sono: rimprovero verbale e rimprovero scritto; multa; licenziamento in tronco.
Il rimprovero può essere inflitto nei casi di lievi mancanze ai propri doveri. La multa può essere inflitta:
a. per recidiva nelle mancanze che hanno determinato l'applicazione del rimprovero;
b. per assenza dal servizio per una intera giornata senza che il lavoratore abbia ottenuto il permesso dal datore di lavoro.
Il lavoratore è passibile di licenziamento in tronco nel caso di mancanze di tale gravità, ivi compresa la ripetuta ubriachezza in servizio, che rendano impossibile la prosecuzione anche temporanea del rapporto di lavoro.
La multa non può eccedere l'ammontare di 4 ore di salario e deve essere versata dal datore di lavoro alla Croce Rossa Italiana. I provvedimenti disciplinari si applicano nel rispetto delle procedure previste dall'art. 7 della legge 300/1970.
Il lavoratore che sia rimasto assente dal servizio per più di 3 giorni senza giustificato motivo è ritenuto dimissionario. Nel caso in cui il lavoratore sia sottoposto a procedimento penale, per reato non colposo, può essere sospeso dal servizio e dalla retribuzione. In ogni caso mantiene il godimento degli eventuali elementi in natura della retribuzione, ove non si proceda al suo licenziamento. La sospensione cessa con la fine del procedimento penale a seguito di sentenza definitiva.