Al quesito si è incaricata di dare risposta la Suprema Corte di Cassazione, che esaminando numerose fattispecie ha elaborato una serie di regole e principi che permettono di individuare il discrimine tra parti di proprietà esclusiva e parti ritenute comunque di proprietà comune, con conseguenti obblighi in termini di manutenzione e di risarcimento del danno in caso di pregiudizio arrecato ad altri condomini o terzi.
Si ritiene generalmente che sia per la concreta individuazione di tali elementi di proprietà comune insistenti sui balconi di proprietà individuale, sia per la determinazione della loro funzione precipua e del conseguente regime
giuridico ad essi applicabile, non ci si possa avvalere di criteri generali ed astratti, risultando imprescindibile una indagine ed una valutazione legata alle peculiarità proprie di ogni singolo caso concreto. Tuttavia, sono stati comunque ritenuti dai giudici beni comuni:
1) i rivestimenti e gli elementi decorativi della parte frontale ed inferiore (frontalini, pilastri e parte sottostante della soletta) qualora si inseriscano nel prospetto dell'edificio e contribuiscano a renderlo esteticamente gradevole; 2) la parte esterna dei parapetti, la fascia di coronamento (cornicione o marciapiano) e quella di rivestimento dei frontalini con relativi intradossi.