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L'Assemblea e le maggioranze
Installazione infrastruttura di antenne con stazione radio di operatore mobile

In base al primo comma dell'art.1120 c.c. icondomini con la maggioranza di cui al quinto comma dell'art. 1136 Cc possono disporre, fra le altre, di tutte le innovazioni dirette anche al maggior rendimento delle cose comuni. Tuttavia, l'ultimo comma della medesima norma dispone che sono vietate le innovazioni che, per quanto qui interessa, alterino il decoro architettonico o rendano talune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condomino. In tal caso, ai fini dell'innovazione, risulta necessaria l'unanimità dei condomini e non già la mera maggioranza, seppur qualificata, di cui al quinto commadell'art. 1136 c.c. Il terzo comma dell'art. 1108 c.c., applicabile anche in materia di condominio in base al generale rinvio di cui all'art.1139 c.c., dispone però che è necessario il consenso unanime di tutti i partecipanti per gli atti di alienazione o di costituzione di diritti reali sul fondo comune e per le locazioni ultranovennali.  Secondo quanto affermato dalla Corte di Cassazione l'installazione di un'antenna di tal specie rappresenta in concreto la costituzione di un diritto reale sul fondo comune, per il quale l'art. 1108 c.c. richiede l'unanimità dei consensi (cfr. Cass. sent. n. 3865/93). In senso conforme si richiamano anche due sentenze della giurisprudenza di merito secondo cui l'installazione di una stazione radio base, che si possa qualificare quale un'innovazione,
qualora determiniuna riduzione quantitativa dell'utilizzazione e del godimento anche di un solo condomino di una parte del bene condominiale o una modifica di destinazione funzionale della stessa, ovvero nel caso di trasformazione della parte comune in un'unità produttiva destinata a servire un'attività commerciale estranea al carattere residenziale dell'edificio, necessita dell'unanimità dei consensi dei condomini, in difetto della quale la delibera deve considerarsi nulla(cfr. Trib. Milano, sent n. 12663 del 23.10.2002; Trib. Genova, sent. n. 1385 del
12.04.2006). Il consenso unanime sarebbe inoltre giustificato dal fatto che l'installazione di specie determinerebbe una riduzione del valore di mercato dell'edificio e delle singole unità che lo compongono (cfr. Trib. Bologna, ordinanza 8.03 del 28 giugno 2005).

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