In base all'art. 1108, terzocomma,c.c., applicabile al condominio in virtù dell'espresso rinvio operato dall'art. 1139 c.c., per gli atti di alienazione o di costituzione di diritti reali sul fondo comune e per le locazioni di durata
superiore ai nove anni è necessario il consenso di tutti i condomini. Nel caso in cui il Condominio intenda locare un bene comune precedentemente adibito ad una diversa destinazione, erano sorti due orientamenti in merito, ovvero l'uno secondo cui tale eventualità andrebbe ricondotta ad un'innovazione ex art. 1120 c.c., ed un altro
che riteneva invece sufficiente la maggioranza di cui al secondo comma dell'art. 1136, secondo comma, c.c.
Secondo l'orientamento della Corte di legittimità, si evidenzia però come, in tema di condominio, costituisce innovazione ex art. 1120 c.c. non ogni modificazione della cosa comune ma soltanto quella che alteri l'identità materiale del bene operandone la trasformazione, ovvero determini la trasformazione della sua destinazione,
nel senso che detto bene presenti, a seguito delle opere eseguite, una differente consistenza materiale ovvero sia utilizzato per fini diversi da quelli precedenti l'esecuzione delle opere (cfr. Cass., sentenze n. 2470/1997 e 3549/1989). La locazione per uso abitativo dell'appartamento condominiale in precedenza concesso ad un condomino per uso deposito non realizza un mutamento di destinazione nei termini sopra precisati ma soltanto una diversa utilizzazione che l'assemblea dei condomini può deliberare con la maggioranza di cui al secondo
comma dell'art. 1136, c.c. (cfr. Cass. sent. n. 8622/98). Qualora un locale comune risulti già da alcuni anni locato a terzi, salvo la limitazione di non stipulare una locazione ultranovennale ex art. 1108 c.c., la decisione di porre in essere una nuova locazione rientra negli atti di ordinaria amministrazione ai cui fini risulta necessaria
la maggioranza di cui al secondo comma dell'art. 1136 c.c.