Con la recente sentenza n. 14597 del 22 dicembre 2015 il Tribunale di Milano torna ad affrontare la spinosa questione delle deliberazioni condominiali sulle modifiche delle tabelle millesimali e dei valori proporzionali delle unità immobiliari. E dichiara la nullità di una delibera assembleare che aveva approvato nuove tabelle millesimali in assenza della unanimità dei consensi di tutti i condomini e aveva, di conseguenza, approvato il riparto delle spese condominiali relative al preventivo per l’esercizio di gestione sulla base delle nuove tabelle millesimali. L’articolo 69 delle Disposizioni di attuazione del Codice civile prevede inoltre che le tabelle millesimali, di regola, siano modificate o rettificate all’unanimità dei consensi di tutti i condomini a eccezione di due casi in cui la modifica e/o la rettifica può avvenire, anche nell’interesse di un solo condòmino, con la maggioranza qualificata degli intervenuti in assemblea che rappresentano almeno la metà del valore dell’edificio secondo quanto stabilito dall’articolo 1136, secondo comma: tali casi si verificano quando risulta che le tabelle siano conseguenza di un errore oppure quando, per le mutate condizioni di una parte dell’edificio, in conseguenza di sopraelevazioni, di incremento di superfici o di incremento o diminuzione di unità immobiliari, è alterato per più di un quinto il valore proporzionale dell’unità immobiliare anche di un solo condomino. La deroga si giustifica pertanto soltanto in presenza di una delle due ipotesi sopra indicate, ipotesi che si possono verificare o nel caso in cui l’originario compilatore delle tabelle – generalmente il costruttore dell’edificio che, una volta proceduto al frazionamento e alla vendita delle singole unità immobiliari, abbia effettuato la prima vendita allegando all’atto pilota le tabelle millesimali già predisposte – abbia adottato tabelle inficiate da errori di calcolo o da incongruenze nell’applicazione dei coefficienti che tengano conto dell’altezza delle unità immobiliari, della tipologia, della destinazione, eccetera. Oppure nel caso in cui lo stabile sia stato interessato, nel corso del tempo, da interventi su porzioni di proprietà esclusiva che abbiano alterato notevolmente la proporzione originaria tra le singole unità immobiliari (come la copertura di un terrazzo di proprietà esclusiva con conseguente aumento di volumetria o il recupero del sottotetto privato). Nel 2010 è intervenuta la Corte di cassazione con la sentenza a Sezioni Unite n. 18477 che, modificando il precedente orientamento, ha stabilito che l’atto di approvazione o revisione delle tabelle millesimali, non avendo natura negoziale, può essere approvato con le maggioranze di cui al secondo comma dell’articolo 1136 del Codice civile e non necessariamente all’unanimità, atteso che le tabelle non creano nulla di nuovo ma “fotografano” un dato già esistente per legge. Un secondo evento è dato dallalegge 220/2012 , che ha ribadito la regola generale della necessaria unanimità dei consensi di tutti i condomini ai fini della rettifica e della modifica delle tabelle millesimali salvo che nelle due ipotesi menzionate in precedenza ove ha fatta salva la regola dell’approvazione a maggioranza qualificata introdotta dalle Sezioni Unite nel 2010. Nel caso esaminato dal Tribunale di Milano i condòmini avevano giustificato nel verbale assembleare la modifica delle tabelle millesimali approvata a maggioranza sostenendo che tale deliberazione si era resa necessaria «per correggere errori delle vecchie tabelle» senza però averne fornito adeguata prova, il che ha indotto il Giudice a dichiarare la nullità del deliberato sia nella parte in cui aveva disposto la modifica delle tabelle, sia nella parte in cui aveva approvato il riparto delle spese sulla base delle nuove tabelle.