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Variazione del Regolamento per applicare le sanzioni

Dopo un lungo oblìo la riforma del condominio (legge 220/2012, in vigore dal 18 giugno 2013) ha risuscitato la multa per le violazioni al regolamento condominiale che il Codice civile aveva previsto originariamente ma che poi, nel concreto, aveva perso ogni possibilità di effettiva applicazione. Ora invece ci sono sanzioni sino a 200 euro ma, in concreto, come funzioneranno? E come si possono applicare quando esiste già un vecchio regolamento che prevede una sanzione?

La norma interessata è l'articolo 70 delle Disposizioni di attuazione del Codice civile. Nel Codice del 1942 veniva stabilito che per le infrazioni al regolamento di condominio poteva essere stabilito, a titolo di sanzione, il pagamento di una somma fino a lire cento. Questo importo, non venendo mai aggiornato, di fatto, al momento della riforma, corrispondeva a 5 centesimi di euro e quindi era irrilevante. E le sentenze avevano chiarito che nemmeno all'unanimità (cioè, "contrattualmente"), i condomini potevano aggiornare l'importo di lire 100 trattandosi di "nullità" per contrarietà a legge.
Così con la riforma si è posto rimedio a tale situazione, modificando l'articolo 70 delle Disposizioni che, nel nuovo testo, dispone che «per le infrazioni al regolamento di condominio può essere stabilito, a titolo di sanzione, il pagamento di una somma fino ad euro 200 e, in caso di recidiva, fino ad euro 800. La somma è devoluta al fondo di cui l'amministratore dispone per le spese ordinarie. L'irrogazione della sanzione è deliberata dall'assemblea con le maggioranze di cui al secondo comma dell'articolo 1136 del codice».

A questo punto va osservato che viene eliminata la legittimazione dell'amministratore di condominio rispetto all'irrogazione della "multa". Con l'intervento della nuova norma, tale soggetto ne risulta del tutto esautorato, essendo solo l'assemblea, con delibera a maggioranza qualificata (la maggioranza degli intervenuti, che rappresenti almeno 500 millesimi), l'organo competente ad assumere la relativa decisione. Detta modifica rende più complicata l'irrogazione (anche se, in effetti, consente una scelta più meditata), permanendo comunque la necessità che la previsione di una sanzione sia contenuta nelregolamento di condominio (infatti è scritto nella norma che «può essere stabilito»).
La norma nulla dice sulla possibilità, o meno, di "personalizzare" gli importi della sanzione (se, per esempio, è possibile stabilire una multa oltre l'importo di euro 200,00); questione che, in applicazione dei princìpi ante riforma, dovrebbe essere risolto nel senso dell'impossibilità di stabilire (neppure contrattualmente) un aumento della sanzione. Del resto il legislatore si è dimenticato anche di stabilire la conservazione (o meno) dell'efficacia de "vecchi" regolamento di condominio, già vigenti al 18 giugno 2013, contenenti una clausola di semplice richiamo all'articolo 70 delle Disposizioni (cioè priva dell'indicazione al precedente importo di lire 100).

In questo caso le differenze tra le due versioni dell'articolo 70 (prima e dopo la riforma) consigliano, anche solo per mera cautela, di ritenere automaticamente inefficace la vecchia clausola, considerando anche che l'articolo 155 delle Disposizioni già prevedeva tale automatismo. E quindi occorre stabilire una nuova clausola, con la maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno 500 millesimi. Discorso analogo quando invece il regolamento prevede espressamente un importo sino a 100 lire, che va comunque cambiato, sempre con la stessa maggioranza.

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