Ai sensi dell’articolo 1130 c. 3 del Cod. Civile, l’Amministratore di condominio deve riscuotere i contributi e
pagare le spese occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell’edificio e per l’esercizio dei
servizi comuni.
L’assemblea condominiale provvede all’approvazione del preventivo delle spese occorrenti durante l’anno e alla
relativa ripartizione tra i condomini.
Ai sensi dell’art. 1123 del Cod. Civ., le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni
dell’edificio, per la prestazione dei servizi nell’interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza, sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione.
Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell’uso chen ciascuno può farne.
Qualora un edificio sia dotato di più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell’intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condomini che ne trae utilità.
È compito dell’Amministratore di condominio, nel predisporre il preventivo di gestione da presentare all’Assemblea ai fini dell’approvazione, l’onere di analizzare le caratteristiche del condominio per individuare i servizi presenti e quindi le spese occorrenti per il suo miglior funzionamento.
Il calcolo sarà effettuato sulla base dei dati relativi alle spese sostenute nell’anno precedente, mediante aggiornamento con i dati previsionali per la nuova gestione.
Dopo aver individuato i servizi e le proprietà del condominio che necessitano di manutenzione, è possibile procedere al calcolo delle previsioni di spesa di manutenzione ordinaria, mediante la somma dei contratti proposti per la gestione dei servizi, i preventivi per le manutenzioni e tutte le altre spese.
L’amministratore presenterà un preventivo di gestione diviso per capitoli di spesa, adeguandolo alle necessità del condominio dopo un’attenta analisi, come premesso.
Nel caso non si tratti della prima gestione, il preventivo dovrà essere calcolato sulla base dei dati esposti nel Bilancio precedente, adeguandolo con eventuali ulteriori spese previste.
L’assemblea del condominio delibera l’approvazione del preventivo delle spese ordinarie e straordinarie ai sensi
dell’art. 1135 e 1136 del Codice Civile. L’approvazione assembleare è necessaria per avere il titolo di idoneità alla riscossione coattiva in caso di mancato versamento da parte dei condomini.