L’ Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti sulla detrazione dei canoni di locazione pagati dagli studenti universitari fuori sede.
Per avvalersi della detrazione, il contratto di locazione deve riguardare immobili ad uso abitativo, deve essere stipulato o rinnovato ai sensi della Legge 431/1998, e regolarmente registrato. La detrazione è riconosciuta anche per i c.d. contratti di ospitalità nonché per gli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con Enti per il diritto allo studio, Università, Collegi universitari legalmente riconosciuti, Enti senza fini di lucro, Cooperative.
Per usufruire dell'agevolazione è necessario che l'università sia ubicata in un comune distante almeno 100 km da quello di residenza dello studente, e appartenere a una provincia diversa. L'agevolazione consiste in una detrazione del 19% su un importo massimo annuo di 2.633 euro, e può essere fruita anche se l’onere è sostenuto nell’interesse di familiari a carico.
Nella sua circolare, l'Agenzia delle Entrate precisa che i 2.633 euro costituiscono il limite massimo complessivo di spesa di cui può fruire ciascun contribuente, anche se ci si riferisce a più contratti intestati a più di un figlio.