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08-09-2017
DONAZIONE DIRETTA INFORMALE

DONAZIONE DIRETTA INFORMALE

La Cassazione (sentenza n. 13133 del 24/06/2016) ha dato indicazioni sulla donazione indiretta informale, specificando l’imponibilità di questa operazione.

La sentenza è importante in quanto supera quando disposto dalla Legge.

In generale, la donazione indiretta si realizza quando viene donato un importo monetario, in luogo di un bene.  

È il caso, ad esempio, di un genitore, che anziché regalare al figlio direttamente un appartamento, gli corrisponde un importo in denaro pari all’acquisto di un’abitazione, donandogliela così indirettamente. Nella contesa oggetto della sentenza, i genitori avevano donato ai figli un importo per l’acquisto di due abitazioni. I contribuenti ricevono avviso di accertamento per mancata imposta di donazione, con istanza di autotutela dichiarano la liberalità indiretta da parte dei genitori.

Dopo alterne fasi giudiziali, l'Agenzia delle Entrate fa ricorso in Cassazione.  

La Cassazione nella sentenza 13133/2016 ha sostenuto che, l’esenzione da un tributo e la fruizione di una agevolazione presuppongono che il contribuente faccia «esplicito esercizio» del diritto e pure ne faccia «espressa dichiarazione in atto». Quindi tale sentenza, supera quanto previsto dalla Legge che chiede ai fini della non imponibilità, l'esistenza di un collegamento, anche senza l'espressa indicazione dello stesso negli atti.

Le interpretazioni relative all’imponibilità della donazione indiretta a questo punto sono due:

  • Per la Legge                             è esente se esiste un collegamento,
  • Per la Corte di Cassazione     è esente da imposta solo se il collegamento tra l’importo e il bene acquistato successivamente è espressamente dichiarata nel contratto di compravendita. Se manca il collegamento, è dovuta l’imposta di donazione a norma dell’articolo 1, comma 4, del D.Lgs 346/90 (testo unico imposta in materia di successione e donazione) .

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