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Impianto citofonico

L'impianto citofonico si inquadra nell'elencazione dell'art. 1117 del codice civile al n. 3 (impianti condominiali). Va tuttavia rilevato che anche il singolo condomino ha diritto a installare un proprio impianto citofonico sul muro condominiale, purché ciò avvenga nel rispetto dell'art. 1102 del codice civile.

 

Installazione


Nel caso in cui l'impianto venga installato successivamente alla costruzione del caseggiato, detta opera integra un'ipotesi di innovazione, da deliberare quindi con le maggioranze di cui al quinto comma dell'art. 1136 cc.

Poiché si tratta di innovazione non voluttuaria i dissenzienti possono sottrarsi alla relativa spesa solo se dimostrino l'eccessiva onerosità di essa.

 

Uso


L'uso di un impianto citofonico elettrocomandato installato a proprie spese e per favorire la propria attività professionale (nella specie, chiaroveggente e cartomante) costituisce esercizio di un diritto di ciascun condomino, con l'unico limite di non arrecare pregiudizio alla sicurezza degli altri condomini (Trib. Milano 21 novembre 1991).

 

Ripartizione delle spese


Le spese per l'installazione e la manutenzione vanno suddivise fra le unità immobiliari collegate, con esclusione quindi delle unità immobiliari adibite a box o a esercizi commerciali non utenti dell'impianto stesso.

In tema di ripartizione della spesa deve condividersi l'opinione del Terzago (Il condominio, Giuffrè, pag 797) secondo il quale:

a) la stessa va ripartita in relazione al numero degli allacciamenti di cui ogni unità immobiliare è dotata;

b) poiché esistono parti dell'impianto comuni e altre parti di proprietà esclusiva di ciascun condomino, è necessario ripartire le prime secondo il criterio stabilito dall'art. 1123, 2° comma, mentre le seconde devono gravare per intero su ciascun condomino.

 

Giurisprudenza


L'installazione di un impianto videocitofonico in sostituzione di un impianto di semplice citofono apriportone costituisce una miglioria (art. 1102 cc) e non un'innovazione, realizzabile quindi dai condomini interessati anche senza il consenso dell'assemblea (Cass. 22.6.1982 n. 3795).

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