In base a quanto stabilito dall’articolo 8.1.8 del Dm 14 giugno 1989, n. 236, il parapetto deve avere un'altezza minima di 100 cm ed essere inattraversabile da una sfera di 10 cm. di diametro. In base a quanto previsto dal citato decreto, per gli edifici privati le norme ivi contenute trovano applicazione relativamente agli edifici di nuova costruzione e, qualora l’edificio risulti di costruzione antecedente all’entrata in vigore della norma, anche per questi ultimi nel caso in cui si effettuino opere di ristrutturazione. In base a quanto stabilito dall'art. 1135 Cc, l’amministratore non può ordinare lavori di manutenzione straordinaria, salvo che rivestano carattere urgente e, in talultimo caso, deve comunque riferirne nella prima assemblea. Invero, si rileva come l'organo decisionale del condominio vada comunque inquadrato nell'assemblea dei condomini, mentre l'amministratore può agire anche senza previa autorizzazione soltanto per quelle spese ritenute improrogabili tra le quali sembrerebbe non rientrare la spesa relativa all'innalzamento delle attuali ringhiere. Si rileva inoltre che eventuali norme locali possono anche prevedere delle norme più stringenti rispetto a quelle contenute
nel decreto ministeriale citato e, pertanto, qualora l'assemblea intenda effettuare tali lavori, sembra opportuna una previa consultazione della relativa normativa edilizia comunale. Secondo una recente sentenza della Cassazione penale è stato affermato che l'amministratore non risponde penalmente dei danni al condominio e agli inquilini, salvo che non venga dimostrata la circostanza che la sua inerzia sia stata determinante ai fini dell'incidente. (Cfr.Cassazionepenale,sez.IV,sentenza13ottobre2009, n. 39959)