L'art. 1122 ter Cc, introdotto dalla riforma del condominio, dispone espressamente che le deliberazioni concernenti l'installazione sulle parti comuni dell'edificio di impianti volti a consentire la videosorveglianza su di esse siano approvate dall'assemblea con la maggioranza di cui all'art. 1136, comma 2, cod. civ., ossia la maggioranza degli intervenuti che rappresenti la metà del valore dell'edificio.