L'entrata in vigore della legge n° 9 del 2014, ed in particolare l'articolo 1, comma 9, a modificato il testo dell'art. 1130 del Codice Civile, relativo alle attribuzioni dell'amministratore, che nel registro di anagrafe condominiale dovrà inserire "ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza delle parti comuni dell'edificio".
Dal punto di vista pratico, l'amministratore dovrà tempestivamente aggiornare il registro di anagrafe con i dati sulle condizioni di sicurezza delle parti comuni.
Andrà pertanto redatto un documento che valuti tutti i fattori di rischio per tutti i condomini, per i terzi fruitori delle aree comuni nonchè per i lavoratori che vi svolgono delle attività (come anche indicato dal D.Lgs. 81/2008).